Organi collegiali

 

La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola: docenti studenti e genitori.Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto) I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori. La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse); è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali). Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali.

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE – Scuola dell’Infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio.

CONSIGLIO D’INTERCLASSE – Scuola Primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio.

CONSIGLIO DI CLASSE –  Scuola Secondaria di primo grado: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato, facente parte del consiglio.

Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi, è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.

L’elezione nei vari consigli si svolge annualmente. I consigli di classe, interclasse e intersezione si occupano dell’andamento generale della classe, formulano proposte al Dirigente Scolastico per il miglioramento dell’attività, presentano proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia, si esprimono su eventuali progetti di sperimentazione. 

Riferimento normativo: art. 5 del Decreto Legislativo 297/1994

CONSIGLIO DI ISTITUTO – Questo organo collegiale è composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori, studenti e personale amministrativo, di variabile da 14 a 19 componenti secondo gli alunni iscritti. Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. Le elezioni per i consigli di circolo/istituto si svolgono ogni triennio.

Riferimento normativo art. 8 del Decreto Legislativo 297/1994.

COLLEGIO DEI DOCENTI – Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell’ Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Quest’ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio.Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.

Riferimenti normativi: art. 7 del Decreto Legislativo 297/1994